Comma abrogato dall'art. 63, comma 1, della L.R. 24/11/2023, n. 32, così recitava:

"2. L’articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui all’articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ed in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l’occupazione, in linea con il programma pluriennale del Fondo Sociale Europeo (FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo;

b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;

c) adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;

d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;

e) riconosce i Centri per l’impiego come snodo fondamentale di erogazione dei programmi e delle politiche attive per il lavoro, valorizzando il loro ruolo di governance dei servizi per l’impiego locali e di garanzia e uniformità di trattamento di tutti i cittadini;

f) per consentire un’adeguata erogazione e un migliore governo delle politiche attive, costituisce, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 150/2015, uffici territoriali denominati Centri per l’impiego, definendone i bacini territoriali ottimali di competenza e affidandone il coordinamento e la gestione all’Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, in raccordo con gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro di cui all’articolo 2 del d.lgs. 150/2015. In attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’), nelle more della costituzione dei predetti uffici, la Regione individua negli attuali Centri per l’impiego, costituiti ai sensi dell’articolo 20, le strutture il cui coordinamento e gestione è affidato all’Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto definito dall’articolo 6;

g) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nell'ambito del territorio regionale, nonché l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;

h) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale per il lavoro, nell’ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015;

i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

j) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure di integrazione salariale straordinaria, esprimendo motivato parere, anche in merito agli interventi gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché riguardanti aziende plurilocalizzate, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

k) svolge attività di mediazione tra le parti nelle procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo nella fase sindacale della procedura;

l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;

m) favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'articolo 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti, mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;

n) sostiene iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;

o) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità.

2. La Regione effettua un’attività regolare e continuativa di valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro svolti dai servizi competenti, in raccordo con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) e con l’attività di valutazione realizzata nell’ambito della programmazione del FSE e in una logica integrata con le iniziative avviate dall’ANPAL in collaborazione con l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), avvalendosi dell’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES) o di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia.”."

Dalla redazione