Articolo abrogato dall'art. 63, comma 1, della L.R. 24/11/2023, n. 32, così recitava:

"Art. 9. - (Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. L’articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Servizi per l’impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l’impiego è costituito dai seguenti soggetti:

a) Centri per l’impiego, quali strutture territoriali dell’Agenzia;

b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

c) operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

d) operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003;

e) agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003 accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

f) soggetti privati accreditati presso i quali è spendibile il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 150/2015."."

Dalla redazione