Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 8 - (Modifiche alla l.r. 25/2007)

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 3 le parole: «con cadenza quinquennale» sono sostituite dalle seguenti: «all’inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall’insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.»;

b) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«b) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui alla l.r. 19/2008, o da altro presidente di comunità montana lombarda suo delegato;»;

c) i commi 8 e 9 dell’articolo 7 sono abrogati.

2. L’abrogazione dei commi 8 e 9 dell’articolo 7 della l.r. 25/2007 decorre dall’avvio della X legislatura regionale.”

Dalla redazione