N32 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 08/10/2002, n. 26, così recitava:

"4. Alla legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - (Comitato tecnico)

1. La Giunta regionale costituisce un comitato tecnico preposto allo studio e alla formulazione dei programmi dei corsi e degli esami per i candidati maestri di sci e per l'aggiornamento tecnico-didattico e culturale degli iscritti all'albo di cui all'art. 3. Il comitato dura in carica per la durata della legislatura.

2. La composizione del comitato, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.";

b) al comma 1 dell'articolo 7 le parole ", sentita la consulta di cui al precedente art. 6," sono soppresse;

c) al comma 6 dell'articolo 7 le parole ", sentito il parere obbligatorio della consulta," sono soppresse;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - (Commissioni d'esame)

1. Gli esami di cui all'articolo 8 sono espletati da due distinte commissioni, una per la disciplina alpina e una per lo sci da fondo, la cui composizione, modalità di funzionamento e entità dei compensi spettanti ai componenti sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

2. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratiche e didattiche, le commissioni sono articolate in sottocommissioni, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

3. Per ciascun membro effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un membro supplente, che viene convocato in caso di assenza per qualunque causa del membro effettivo.

4. Le commissioni e sottocommissioni sono nominate dal direttore generale competente e durano in carica per quattro anni.";

e) al comma 3 dell'articolo 11 le parole "sentita la consulta" sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) al comma 2 dell'articolo 24 la parola "consulta" è sostituita dalla parola "comitato"."

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