Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 10 - (Modifiche alla l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5 la parola “prevedono” è sostituita dalle seguenti: “possono prevedere”;

b) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 le parole “e dai programmi” sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 le parole “ed approva i programmi di cui al successivo articolo 14” sono soppresse;

d) al comma 3 dell’articolo 13 le parole “, la deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l’affidamento a tali soggetti di altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale” sono sostituite dalle seguenti: “. La deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l’affidamento a tali soggetti delle funzioni, di cui alla lettera g) del comma 2, concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.”;

e) il comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“1. Per ciascuna riserva naturale è formato un piano la cui approvazione spetta alla Giunta regionale, che:

a) determina le opere necessarie a migliorare la qualità dell’ambiente e a tutelare la biodiversità, evidenziando le aree particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico da sottoporre a maggior tutela e le azioni necessarie alla conservazione e al ripristino ambientale;

b) regolamenta le attività antropiche consentite;

c) individua eventuali attività antropiche non coerenti con gli obiettivi di conservazione, prescrivendone la cessazione o prevedendo, ove possibile, misure di compatibilizzazione;

d) individua eventuali aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.”;

f) i commi 2 e 3 dell’articolo 14 sono abrogati;

g) al comma 4 dell’articolo 14 le parole “e della formazione ed attuazione dei programmi di gestione” sono soppresse;

h) dopo il comma 4 bis dell’articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

“4 ter. L’ente gestore della riserva effettua una verifica triennale sull’attuazione del piano, all’esito della quale invia una relazione alla Giunta regionale, che, tenuto conto degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e delle disposizioni di legge in materia, provvede a dare riscontro all’ente gestore sulle scelte operate in attuazione del piano. La verifica è effettuata dall’ente gestore, anche riguardo ai contenuti del piano di cui al comma 1, entro sei mesi dalla scadenza del termine triennale di cui al primo periodo. In prima applicazione la verifica di cui al presente comma è effettuata rispetto ai piani di gestione approvati da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2016”; per i piani di gestione approvati, alla stessa data, da un numero di anni inferiore a due, la verifica è effettuata tre anni dopo la relativa approvazione.

4 quater. L’ente gestore elabora un nuovo piano, da approvare ai sensi dell’articolo 14 bis, in caso di mutate condizioni ambientali che determinano cambiamenti significativi nel territorio della riserva. Negli altri casi in cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento, l’ente gestore provvede alla predisposizione di una variante di piano, da approvare ai sensi dell’articolo 14 bis.

4 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 4 ter e 4 quater si applicano anche alle riserve naturali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma; non si applicano laddove il piano sia ricompreso nel piano territoriale di coordinamento del parco ai sensi del comma 4 bis.”;

i) alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 17 le parole “e monumenti naturali” sono sostituite dalle seguenti: “e beni di rilevanza naturalistica o anche geologica”;

j) alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 17 le parole “l’individuazione delle aree e dei beni” sono sostituite dalle seguenti: “eventuali aree e beni” e le parole “nonché degli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “nonché l’individuazione degli interventi”;

k) al terzo periodo del comma 5 bis dell’articolo 18 dopo le parole “Con deliberazione della Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “, pubblicata sul BURL”;

l) al primo periodo del comma 5 ter dell’articolo 18 le parole “Entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di Semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale),” sono soppresse;

m) il comma 4 dell’articolo 24 è abrogato;

n) al comma 5 dell’articolo 24 le parole “l’organismo gestore del parco o della riserva per quelli localizzati nell’ambito di un parco o di una riserva naturale” sono soppresse;

o) il comma 8 dell’articolo 24 è abrogato;

p) i commi 1 e 2 dell’articolo 40 sono abrogati;

q) il comma 3 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente:

“3. Le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi per attività e interventi di gestione e valorizzazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale di cui alla presente legge, sono stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio.”;

r) il comma 2 dell’articolo 41 bis è abrogato;

s) il comma 3 dell’articolo 41 bis è sostituito dal seguente:

“3. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato agli enti sulla base dei criteri di ripartizione approvati con deliberazione della Giunta regionale e tenendo conto delle rendicontazioni annuali di cui al comma 2 bis dell’articolo 3.”.”

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