Comma abrogato dall’art. 4, comma 4, della L.R. 20/06/2017, n. 6, così recitava:

“3. L’articolo 3 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - (Modalità di pagamento dell’addizionale)

1. L’addizionale regionale di cui alla presente legge è dovuta dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica nonché da coloro che utilizzino acqua pubblica senza titolo in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

2. L’addizionale è dovuta contestualmente al pagamento del canone entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere stabilite modalità di pagamento diverse da quella di cui al comma 1.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino