Articoli abrogati dalla L.R. 22/10/2018, n. 7, così recitavano:

"Art. 8 - (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della l. r. 33/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 111 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o attestato o titolo equipollente legalmente riconosciuto;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o, nel caso di partecipazione a società in qualità di socio aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

2. I percorsi integrati assistiti di cui al comma 1, lettera a) consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-economiche attinenti all'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, alla salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire l'acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e manipolazione di alimenti freschi e conservati.

2 bis. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e di commercio, sono stabiliti:

a) la durata e le materie dei percorsi formativi indicati dal comma l, lettera a) nonché requisiti per l'accesso alle relative prove finali;

b) i requisiti per la partecipazione al bando regionale di cui al comma 2 bis.

3. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1 sono stabiliti la durata e le materie dei percorsi formativi indicati al comma 1, lettera a) del presente articolo, i requisiti di accesso alle prove finali nonché le modalità per la realizzazione dei percorsi stessi mediante affidamento in convenzione alle associazioni del settore del commercio rappresentative a livello regionale, che vi provvedono attraverso i centri di assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 6 della l.r. 33/1999 e successive modifiche.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettere a), b), c), è valido anche ai fini dell'attività commerciale nel settore alimentare.

5. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 11, dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

6. Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 di attuazione della direttiva 1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.


7. Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

8. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

9. Nelle ipotesi previste al comma 7, lettere a), b), c) ed e), il divieto di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

10. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano:

a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;

b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;

c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;

d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;

e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile;

f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'articolo 2508 del codice civile.


Art. 9 - (Corsi di aggiornamento e di riqualificazione)

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 3 sono stabiliti contenuti, periodicità e durata dei corsi finalizzati all'aggiornamento professionale e alla riqualificazione degli operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande e dei loro dipendenti. La realizzazione di tali corsi avviene con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2 bis."

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15/07/2024