Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 09/09/1983, n. 59
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa] |
|
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
ARTICOLO 1 - Finalità ed ambito della leggeLa presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio nella Regione Lazio, delle funivie, delle s |
|
ARTICOLO 2 - Definizione degli impianti a funeAgli effetti della presente legge, gli impianti a fune si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche secondo le seguenti definizioni: 1) funivia: impianto di trasporto di persone mediante veicoli sospesi ad una o più funi, tese tra le stazioni estreme ad una conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenute anche in punti intermedi, e trainati o trattenuti da una o più funi, a meno che siano automotori. Le funivie si suddividono in base alle loro c |
|
ARTICOLO 3 - Definizione delle piste"Agli effetti della presente legge, per pista si intende un'area naturalmente od artificialmente inne |
|
ARTICOLO 4 - Programmazione regionaleLa localizzazione e la programmazione degli interventi concernenti la realizzazione degli impianti a fune e delle piste di cui |
|
TITOLO II - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE |
|
ARTICOLO 5 - Potere di iniziativaIl potere di iniziativa per la localizzazione e la installazione degli impianti a fune di cui alla presente legge spetta: a) all'amministrazione comunale, qualora l'impianto si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un comune; b) all'amministrazione provinciale, sentiti i pareri dei consigli comunali dei comuni interessati, qualora l'impianto si svolga in territori di pi&ugr |
|
ARTICOLO 6 - Gestione degli impianti a funeGli impianti a fune, di cui alla presente legge, sono gestiti in uno dei seguenti modi: |
|
ARTICOLO 7 - Potere concessionaleLa concessione alla costruzione ed all'esercizio di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie in servizio pubblico è accordata: a) d |
|
ARTICOLO 8 - Domanda di concessioneLa concessione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti a fune, di cui al precedente art. 7, può essere accordata a richiedenti che siano in possesso dei requisiti di idonei |
|
ARTICOLO 9 - Provvedimento di concessioneL'ente concedente provvede all'istruttoria concessionale secondo quanto previsto al precedente art. 8 |
|
ARTICOLO 10 - Durata della concessione - RinnovoLa concessione è accordata: a) per la durata di venticinque anni per le funivie; b) per la durata di quindici anni per le seggiovie; |
|
ARTICOLO 11 - Revoca e decadenza della concessioneLa concessione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti a fune è soggetta a revoca ed a decadenza. Le concessioni possono |
|
ARTICOLO 12 - PrelazioneNel rilascio delle concessioni, a parità di condizioni ritenute ammissibili, il concessionario |
|
ARTICOLO 13 - Espropriazioni per causa di pubblica utilità e procedure collegateAi fini della dichiarazione di pubblica utilità degli impianti a fune e relative infrastruttur |
|
ARTICOLO 14 - Esclusione dai contributi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151I servizi su impianti a fune, effettuati con finalità prevalentemente turistiche e sportive, s |
|
ARTICOLO 15 - Documentazione da produrre con la domanda di concessioneNel caso in cui il regime previsto per la gestione dell'impianto a fune sia quello della concessione, la relativa domanda dell'aspirante alla concessione stessa deve essere in ogni caso corredata dalla seguent |
|
ARTICOLO 16 - Approvazione dei progettiL'ente concedente trasmette alla Regione Lazio - Assessorato regionale ai trasporti, il provvedimento di assentimento della concessione, corredato dal progetto dell'impianto, costituito dagli elaborati previsti dalla vigente normativa statale prodotto in cinque esemplari, di cui due in bollo, nonché dalla documentazione indicata al precedente art. 15. |
|
ARTICOLO 17 - Costruzione dell'impiantoI lavori di costruzione dell'impianto debbono essere diretti da un ingegnere abilitato, iscritto all'albo professionale. Il direttore dei lavori cura che l'o |
|
ARTICOLO 18 - Personale addetto agli impianti - ResponsabilitàOltre al personale macchinisti, agenti, ed altro, di cui ogni impianto deve essere provvisto ai sensi delle vigenti leggi per assicurare il regolare servizio, il concessionario deve prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, previo benestare della MCTC (Motorizzazione civile e de |
|
ARTICOLO 19 - Esercizio provvisorioEntro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori, una commissione, composta da funzionari |
|
ARTICOLO 20 - CollaudoEntro un anno dall'apertura al pubblico esercizio la Giunta regionale provvede alla nomina della comm |
|
ARTICOLO 21 - Regolamento di esercizioIl servizio deve svolgersi secondo le modalità e le prescrizioni fissate nell'atto di concessi |
|
ARTICOLO 22 - TariffeLe tariffe per l'uso degli impianti da parte del pubblico sono preventivamente approvate dall'ente co |
|
ARTICOLO 23 - Sorveglianza tecnica dell'impiantoLa sorveglianza dell'impianto spetta all'assessorato ai trasporti della Regione ed al Ministero dei trasporti per quanto di loro compet |
|
ARTICOLO 24 - Tassa di concessioneIl concessionario è tenuto a versare una quota annua quale tassa di concessione ed una quale c |
|
TITOLO III - PISTE DI DISCESA |
|
CAPO I - Piste di discesa ed infrastrutture accessorie |
|
ARTICOLO 25 - Classificazione delle pisteLe piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie: a) campo scuola: area in lieve pendio, previa di ostacoli e pericoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, c |
|
ARTICOLO 26 - Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:a) tutte le piste devono essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee, non soggette normalmente a valanghe durante il periodo di esercizio; b) le piste per la discesa devono avere una larghezza calcolata in relazione alla capacità degli impianti di risalita che adducono alle piste in oggetto e, comunque, non inferiore a 20 metri, e possedere caratteristiche consone all'abilità media degli sciatori che presumibilmente decidono di percorrerla; p |
|
ARTICOLO 27 - Domanda per il riconoscimento di piste"Chi intenda realizzare una pista ovvero promuovere il riconoscimento di una pista esistente, deve presentare all'Amministrazione regionale del Lazio, Assessorato regionale ai trasporti, apposita domanda in competente bollo, corredata dal progetto e dalla relazione illustrativa di cui ai successivi commi del presente articolo, nonché dalla documentazione attestante la disponibilità, da parte del richiedente, di tutti o di una parte dei terreni interessati, al tracciato della pista stessa".N1 |
|
ARTICOLO 28 - BenestareL'assessorato ai trasporti della Regione, dato corso agli adempimenti connessi con la verifica di cui |
|
ARTICOLO 29 - Commissione consultiva"É istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva dell'Amministrazione regionale in materia di piste. Detta commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente ovvero da funzionario regionale, all'uopo dallo stesso assessore espressamente delegato, ed è composta come segue: a) un funzionario regionale in servizio presso l'assessorato regionale ai trasporti; b) un funzionario regionale in servizio presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale; c) tre funzionari regionali rispettivamente in servizio presso gli assessorati regionali competenti in materia di agri |
|
ARTICOLO 30 - Confluenza in piste esistentiChi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, deve assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pis |
|
ARTICOLO 31 - Agibilità delle areeEseguito l'apprestamento della pista, il titolare del benestare deve comunicare all'ente competente ed alla Amm |
|
ARTICOLO 32 - Assunzione della manutenzioneOve la pista non presenti, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il tito |
|
ARTICOLO 33 - Apertura dell'esercizioGli impianti destinati alla sola risalita di sciatori, possono essere aperti al pubblico esercizio qu |
|
ARTICOLO 34 - Riconoscimento e classificazione delle piste e loro iscrizione nell'elenco ufficiale.Intervenuto con esito positivo il collaudo, di cui all'articolo 31, ultimo comma, della presente legge, la Giunta regionale procede, con propria deliberazione, all'approvazione dell'atto di collaudo nonché al riconoscimento della pista ed alla sua classificazione secondo le caratteristiche tecniche definite all'articolo 25. |
|
ARTICOLO 35 - SegnaleticaLa segnaletica delle piste deve essere conforme a quella riportata dalla normativa UNI - Ente naziona |
|
ARTICOLO 36 - SoccorsoChi gestisce gli impianti di risalita ed il titolare delle piste, devono assicurare i primi soccorsi |
|
CAPO II - Norme per la circolazione sulle piste |
|
ARTICOLO 37 - Regolamenti comunaliI comuni del Lazio, nei quali esistono piste da sci, sono tenuti ad includere nei propri regolamenti |
|
ARTICOLO 38 - Comportamento e velocità degli sciatoriGli sciatori debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo per le persone ed intralcio per g |
|
ARTICOLO 39 - Precedenza in senso verticale e sorpassoNelle piste da sci la precedenza spetta a colui che circola a valle rispetto a colui che viene da monte sicché questo ultimo deve curare di evitare investimenti e collisioni. |
|
ARTICOLO 40 - IncrocioNell'incrocio di piste o tracciati dovrà essere riservata la precedenza allo sciatore che prov |
|
ARTICOLO 41 - Divieto di stazionamentoÉ vietato sostare nelle gole, nei passaggi stretti, dietro i dossi e dovunque la visibilit&agr |
|
ARTICOLO 42 - Obbligo di soccorsoIn caso di incidenti cui conseguano danni alle persone, sia l'investitore che ogni altro utente che s |
|
ARTICOLO 43 - Divieti di transito sulle pisteÉ vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvi i casi di comprovata necessità. |
|
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
|
ARTICOLO 44 - SanzioniIn caso di violazione delle norme contenute nella presente legge o delle norme che disciplinano la co |
|
ARTICOLO 45 - Norme transitorie e finaliAgli impianti di trasporto a fune in esercizio od in costruzione, continuano ad applicarsi le norme concessionarie già in vigore, se più favorevoli, fino a tre anni, dopo l'entra |
Dalla redazione
- Impiantistica
- Norme tecniche
- Impianti di sollevamento e a fune
- Impianti di sollevamento e a fune
Autorizzazioni, vita tecnica e revisioni degli impianti funicolari aerei e terrestri
- Dino de Paolis
- Norme tecniche
- Materiali e prodotti da costruzione
- Norme armonizzate
Norme armonizzate e Valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione
- Angela Perazzolo
- Impiantistica
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi
- Dino de Paolis
- Impiantistica
- Impianti di riscaldamento e condizionamento
Requisiti di prestazione energetica degli impianti termici negli edifici - Scarico dei fumi
- Alfonso Mancini
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Impianti di riscaldamento e condizionamento
- Efficienza e risparmio energetico
- Impiantistica
- Energia e risparmio energetico
- Certificazione energetica
- Fonti alternative
Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
25/11/2024
- Sulla strada è tolleranza zero da Italia Oggi Sette
- Case green: un flop senza aiuti da Italia Oggi Sette
- Distacco dei lavoratori, l'Iva è dovuta anche senza utile da Italia Oggi Sette
- Il Fisco non ha voce sul prezzo pattuito da Italia Oggi Sette
- Il rimborso del puro costo del servizio non fa venire meno l'onerosità da Italia Oggi Sette
- Report Esg, la forma è d'obbligo da Italia Oggi Sette