N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 32, comma 2, della L.R. 16/04/2002, n. 8 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 32, della L.R. 14/07/2014, n. 7, così recitava:

“Art. 13 - Comitato tecnico - scientifico per l'ambiente

1. È istituito il Comitato tecnico - scientifico per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 3.

2. Alla costituzione del comitato provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare, con la quale sono stabiliti:

a) il numero dei componenti e la relativa qualificazione professionale negli specifici settori di attività compresi nella materia della tutela ambientale;

b) la durata in carica, le competenze e le modalità di raccordo con gli altri organismi consultivi regionali che operano nell'ambito della materia della tutela ambientale;

c) l'eventuale articolazione in sezioni specializzate in relazione alle singole funzioni di cui al precedente articolo 3.

3. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà all'abrogazione di specifiche norme regionali istitutive di organismi collegiali aventi competenze tecnico - consultive in materia di tutela ambientale.”

Dalla redazione