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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Art. 9-bis - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs. n. 112/1998, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli Enti locali e previo parere del comitato tecnico - scientifico per l'ambiente, con propria deliberazione da pubblicarsi sul B.U., individua nel territorio regionale le zone caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale dichiara le zone individuate aree ad elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata per una sola volta.
3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di seguito denominato piano di risanamento, il quale stabilisce in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale, tenendo conto della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti nonché degli interventi di risanamento previsti dalla citata deliberazione.
4. Il piano di risanamento, che è pubblicato sul B.U., deve contenere:
a) l'indicazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
b) l'ordine di priorità degli interventi da realizzare;
c) le modalità per l'effettuazione degli interventi;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le misure atte a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
5. La Giunta regionale, tenendo conto delle priorità indicate dal piano di risanamento e delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento per la presentazione dei relativi progetti, che vengono approvati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico - scientifico per l'ambiente. L'approvazione dei progetti ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste. Decorso inutilmente il termine la Regione provvede d'ufficio o in via sostitutiva, qualora si tratti di Enti locali, tramite le proprie strutture. La nota delle spese è resa esecutoria ed è riscossa con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”
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