Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 22/06/2012, n. 8, così recitava:

“Art. 3. - Vigilanza e controllo

1. La regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 della L.R. 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per i fini di cui al comma 1, i comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, la relazione prevista dall'articolo 12, comma 2, della L.R. 68/1985, integrata da un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

3. La Regione può revocare la subdelega qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 della L.R. 68/1985.

4. Sono fatti salvi i poteri della Regione ai sensi della L.R. del 30 novembre 1991, n. 74, articoli 10 e 11.”

Dalla redazione