Articolo abrogato dalla L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 2 - (Modificazioni alla L.R. 30/2000)

1. Il comma 7 dell'articolo 8 della L.R. 30/2000, è così sostituito:

''7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime.''.

2. Al comma 9 dell'articolo 8 dopo le parole ''al sistema irradiante'' sono aggiunte le seguenti ''nonché una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni del presente capo''.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:

''9 bis. Qualora più gestori intendano utilizzare la medesima installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto della somma delle potenze irradiabili.

9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende accolta.''."

Dalla redazione