Articolo abrogato dalla L.R. 01/08/2019, n. 17, così recitava:

“Art. 10 - Liquidazione

1. Alla liquidazione delle somme assegnate dalla Regione provvede la Giunta regionale o l'Assessore regionale ai Trasporti e Vie di comunicazione da essa, delegato, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi.

2. Le spese per l'esecuzione delle opere e degli altri interventi sono liquidate sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

3. Il beneficiario del contributo è dichiarato decaduto dallo stesso qualora gli interventi previsti non vengano completati entro i termini indicati nella delibera di assegnazione del medesimo.”

Dalla redazione