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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 12/12/1985, n. 29
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[Premessa] |
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Articolo 1 - Finalità1. La Regione, al fine di qualificare e razionalizzare la propria spesa di investimento e di contribuire alla qualificazione e razionalizzazione della spesa di investimento delle Province, dei Comuni, |
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Articolo 2 - Oggetto1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, contribuisce con propri finanziamenti alla r |
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Articolo 3 - Soggetti destinatari1. I soggetti destinatari dei finanziamenti disciplinati dalla presente legge sono le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Enti locali. I consorzi di Comuni compresi negli ambiti territoriali del Circondario di Rimini e |
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Articolo 4 - Programmi di settore1. I programmi settoriali ed intersettoriali rappresentano la articolazione del programma regionale di sviluppo con riferimento ai singoli settori di intervento. |
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Articolo 5 - Finanziamento dei programmi di settore1. Al primo finanziamento dei programmi di settore di cui all'art. 4 provvede, di norma, la legge set |
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Articolo 6 - Legge finanziaria regionale1. Dopo l'art. 13 della LR 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna", è inserito il seguente art. 13 bis: "Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale In coincidenza con l'approvazione della le |
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Articolo 7 - Attuazione del programma1. I programmi di settore di cui all'art. 4, per quanto riguarda gli investimenti disciplinati dalla presente legge, sono attuati: a) attraverso il finanziamento di progetti presentati dagli |
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Articolo 8 - Domande di finanziamento1. Le domande di finanziamento regionale, relative ai progetti di cui al secondo comma dell'art. 7, debbono pervenire alla Regione entro i termini fissati dal programma di settore di cui all'art. 4 ovvero dalla legge finanziaria regionale, di cui all'art. 6. 2. Sono ammesse domande di finan |
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Articolo 9 - Istruttoria1. L'istruttoria delle domande e la valutazione della ammissibilità dei progetti nell'ambito dei singoli programmi settoria |
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Articolo 10 - Nucleo di valutazione1. Il nucleo di valutazione, di cui all'art. 9, è costituito quale commissione presso l'assessorato competente in materia di programmazione. 2. La commiss |
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Articolo 11 - Approvazione e finanziamento dei progetti1. L'elenco dei progetti da finanziare nell'ambito di ciascun programma è proposto dalla Giunta all'approvazione del Consiglio regionale. 2. Il provvedimento di cui al precedente comma stabilisce: |
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Articolo 12 - Modalità di finanziamento1. Il finanziamento delle opere di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme: a) finanziamento regionale in capitale sul costo delle opere eseguite e dei beni acquistati. Di norma, sono ammessi a |
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Articolo 13 - Modalità di erogazione dei finanziamenti: progetti regionali1. La esecuzione dei progetti regionali di cui al terzo comma dell'art. 7, oltre che essere effettuata direttamente dalla Regione attraverso i propri servizi, può anche essere realizzata nell |
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Articolo 14 - Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto capitale1. La erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi in conto capitale effettuati nella forma di cui al secondo comma dell'art. 7, anche per delega della Regione, è disposta di norma sulla base degli stati d'avanzamento delle opere assistite dal finanziamento regionale, proporzionalmente all'ammontare delle spese di volta in volta liquidate. 2. La erogazione del primo acconto, non inferiore al 20% della somma ammessa a finanziamento, ha luogo previa la presentazione della seguente documentazione: a) deliberazione di approvazione del progetto cont |
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Articolo 15 - Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto interessi1. La concessione del finanziamento di cui alla lett. b) dell'art. 12 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della seguente documentazione: |
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Articolo 16 - Norma transitoria e finale1. Le leggi regionali vigenti sono modificate relativamente alla materia disciplinata nella presente legge. In particolare sono modificate: LR 22 dicembre 1972, n. 14 "Concorso nelle spese sostenute dai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di asili nido comunali" LR 2 gennaio 1973, n. 1 "Adeguamento di disposizioni della legge 12 marzo 1968 n. 326, per interventi nel campo delle attività turistiche" LR 23 gennaio 1973, n. 8 "Concessione di contributi sui mutui contratti dai Comuni e Consorzi di Comuni con bilancio deficitario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962" LR 7 marzo 1973, n. 15 "Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido, di cui all'art. 6 della Legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044" LR 23 marzo 1973, n. 18 "Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano - romagnolo in attuazione della Legge 20/10/1971 n. 912" LR 14 novembre 1973, n. 35 "Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico - forestale nell'ambito del territorio regionale" LR 18 dicembre 1973, n. 46 "Concessione di contributi straordinari alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi per la acquisizione e il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori" LR 7 gennaio 1974, n. 2 "Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici" LR 6 luglio 1974, n. 27 "Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia - Romagna" R LR 10 luglio 1974, n. 28 "Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale" R LR 26 agosto 1974, n. 42 "Concessione di contributi a Comuni, Province, Enti di diritto pubblico e loro Consorzi per l'avvio ed il miglioramento di attività termali" LR 26 agosto 1974, n. 44 "Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, dell |
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