Articolo abrogato dall’Allegato A ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è inserito il seguente:

“1-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui al comma 1, lettera c), alle Destinazioni turistiche di cui all’articolo 12.”."

Dalla redazione