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L. R. Emilia Romagna 25/03/2016, n. 4

Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica).
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TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organis

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Art. 2 - Competenze della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;

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Art. 3 - Funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena

N9

1. Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turisti

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Art. 4 - Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;

b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine

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TITOLO II - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA
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Art. 5 - Linee guida regionali

1. Le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali.

2. Le Linee guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli o

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Art. 6 - Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna Modena

N12

1. In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 12 bis, le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale e anche al fine di implementare il sistema dei finanziamenti previsti dall’articolo 7, approvano la proposta dei Programmi di attività comprensivi dei:

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Art. 7 - Sistema dei finanziamenti

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo-commercializzazione d'interesse regionale, nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

2. La Regione provvede:

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Art. 8 - La Cabina di regia regionale

1. È istituita una Cabina di regia regionale con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale.

2. La Cabina di regia,

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Art. 9 - Composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

b) dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti;

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Art. 10 - APT Servizi

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:

a) l'oggetto sociale comprenda:

1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;

2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;

3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;

4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, amb

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Art. 11 - Rapporti tra Regione e APT Servizi

1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:

a) le

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Art. 12 - Destinazioni turistiche di interesse regionale

1. La Regione istituisce, su proposta della Città metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. All’interno di ciascuna area vasta, la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte degli enti di cui al comma 3, istituisce le Destinazioni turistiche ai fini dell’organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell’Emilia-Romagna. All’interno di ogni area vasta non può essere istituita più di una Destinazione turistica.

3. Le Destinazioni turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti

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Art. 12-bis - Territorio turistico Bologna-Modena

N19

1. Qualora la Città metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la provincia di Modena ritengano strategico attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 e il Programma turistico di promozione locale di cui all’articolo 6 per la valorizzazione del Territorio Turistico coincidente con il perimetro del territorio metropolitano som

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Art. 13 - Servizi di accoglienza e di informazione turistica

N21

1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei comuni e delle unioni di comuni dei servizi di accoglienza turist

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Art. 14 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
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Art. 15 - Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozio

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Art. 16 - Norma transitoria

1. Ai fini della prima applicazione della presente legge, l’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 1, si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998.

2. Fino alla istituzione delle Aree vaste a finalità turistica, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3.

3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.

4. Con l'is

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Art. 17 - Art. 18 Omissis

 

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Art. 19 - Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole “e delle Province”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, dopo le parole “dirette all’ospitalità”, sono aggiunte le parole “nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi”.

3. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

4. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, le parole “Le Province” sono sostituite dalle parole “La Regione”.

5. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL)” sono sostituite dalle parole “Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)”.

6. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “dei Comuni e delle Province” sono sostituite con le parole “degli enti locali”.

7. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

8. Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione” e le parole “e i prezzi massimi applicati” sono eliminate.

9. Nel terzo periodo del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla

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Art. 20 - Omissis

 

 

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