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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 12/02/2010, n. 4
L. R. Emilia Romagna 12/02/2010, n. 4
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TITOLO I - OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Capo I - Norme di carattere generale |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rili |
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Capo II - Norme in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP) |
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Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente Capo provvede all’adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pe |
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Art. 3 - Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP1. Tutte le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio. 2. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell’ambito delle attività della Community Network dell’Emilia-Romagna di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete |
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TITOLO II - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
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Capo I - Disposizioni in materia di turismo |
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Sezione I - Strutture ricettive turistiche |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA1. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) sono sosti |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare” sono sostituite dalle seguenti: “o abit |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all’aria aperta non aperte al pubblico1. Al comma 1 dell’articolo 14 |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture alberghiere e all’aria aperta1. L’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: “Art. 16 - Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: “1. La presentazio |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: “1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di: a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l’ufficio del registro delle imprese; b) possesso, da parte degli s |
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Art. 19 - Sostituzione dell’articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione1. L’articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: “Art. 23 - Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell’esercizio di attività ricettive 1. La dichiarazione di inizio attività perde efficacia qualora l’esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione. 2. Le attivit� |
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Art. 22 - Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione1. L’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: “Art. 29 - Dichiarazione di classificazione |
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Art. 25 - Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all’aria aperta o subentra nell’attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.”. 2. Il comma 2 dell’ar |
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Art. 27 - Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull’occasionalità1. L’articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: |
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Art. 28 - Sostituzione dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei1. L’articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: “Art. 41 - Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero 1. Nel t |
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Sezione II - Sezione III - Omissis |
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Capo II - Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 41 - Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della |
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Art. 41-bis - Sanzioni1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi: |
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Capo III - Disposizioni in materia di sanità |
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Art. 42 - Art. 43 - Omissis
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Art. 44 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 19 del |
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Art. 45 - Omissis
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TITOLO III - Disposizioni in materia di società partecipate e di riorganizzazione funzionale |
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Art. 46 - Art. 51 - Omissis
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Art. 52 - Intese in materia di aree naturali protette1. La Giunta regionale è autorizzata all’espressione dell’intesa prevista all’artic |
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Art. 53 - Modifiche all’articolo 122 della legge regionale n. 3 del 19991. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è |
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