L. R. Campania 05/01/2011, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Campania 05/01/2011, n. 1

Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 06/07/2012, n. 17
- L.R. 24/12/2012, n. 40
- L.R. 09/01/2014, n. 2
- L.R. 18/01/2016, n. 1
- L.R. 29/12/2017, n. 38
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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19)

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), è così modificata:

a) all’articolo 1, comma 1, lettera a), le parole “e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia” sono sostituite dalle seguenti “e al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili”;

b) all’articolo 1, comma 1, lettera b), le parole “di fonti di energia rinnovabile ed” sono sostituite dalle seguenti “di energia proveniente da fonti rinnovabili,”;

c) all’articolo 1, comma 1, la lettera d) è abrogata;

d) all’articolo 2, comma 1, lettera b) le parole “nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;” sono sostituite dalle seguenti “nonché gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone classificate agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;”;

e) all’articolo 2, comma 1, la lettera c) è così sostituita “c) la prevalenza dell’uso residenziale è determinata nella misura minima del cinquantacinque per cento del volume esistente dell’intero edificio; la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio”;

f) all’articolo 2, comma 1, la lettera e) è così sostituita: “e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente;”;

g) all’articolo 2, comma 1, la lettera f) è così sostituita: “f) la volumetria lorda da assentire non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;”;

h) all’articolo 2, comma 1, lettera g) dopo la parola “primaria” sono aggiunte le seguenti “comprese le fognature di tipo statico regolarmente assentite e per le quali vi è la previsione da parte del comune nel piano triennale delle opere pubbliche.”;

i) N1

l) dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis - Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico

1. Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, nonché le norme del “Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente.”;

m) all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 dopo il numero “5” è aggiunto il seguente “6-bis”;

n) all’articolo 3, comma 1, lettera a), la parola “abitativo” è sostituita dalle seguenti “abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;”;

o) all’articolo 3, comma 1, lettera b) dopo le parole “ strumenti urbanistici comunali” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo; ”;

p) all’articolo 3, comma 1, lettera c), le parole “ivi compreso il” sono sostituite con le seguenti “ ai sensi del”;

q) all’articolo 3, comma 1, la lettera d) è così sostituita “d) collocati nelle aree di in edificabilità assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell’articolo 142 del medesimo decreto legislativo, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;”;

r) all’articolo 3, comma 1, lettera e) dopo le parole “per dette aree” sono aggiunte le seguenti: “sono fatti salvi per le zone B quelli previsti all’articolo 4;”;

s) all’articolo 3, comma 1, lettera f), le parole “pericolosit

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Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:

a) all’articolo 12, comma 1, le parole “previste dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti “e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis ”;

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente “1. La Giunta regionale adotta il Ptr e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Ptr approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.”;

c) all'articolo 18, comma 8, le parole “secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis”;

d) all'ar

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Art. 3 - (Termini)

1. Le istanze di cui all’

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Art. 4 - (Abrogazioni)

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16/2004:

a) articolo 12, commi da 2 a 12;

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Art. 5 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania, fatte salve le disposizio

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