N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 01/12/2022, n. 42, così recitava:

“Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli uffici ed alle strutture organizzative della Giunta regionale che svolgono funzioni di amministrazione attiva, mediante attribuzione di autonomi poteri di spesa ovvero di decisione, con rilevanza esterna, della volontà dell'amministrazione.

2. Gli enti strumentali ed ausiliari della Regione, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le società e consorzi con partecipazione regionale pari o superiore al cinquanta per cento adeguano, entro l'anno solare in corso, il proprio ordinamento interno al sistema disciplinato dalla presente legge.”

Dalla redazione