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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 01/12/2022, n. 42
L. R. Calabria 01/12/2022, n. 42
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione della legge)1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, dello Statuto della Regione Calabria, determina modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a |
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Art. 2 - (Tipologie di controllo)1. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale vigente in materia, la Giunta regionale assicura: a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; b) il controllo strategico per valutar |
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Art. 3 - (Modalità, strumenti e procedure per il controllo)1. I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto tra costi e benefici, tracciano a tutti i livelli le resp |
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Art. 4 - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile-finanziario)1. I dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale esprimono parere di regolarità tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché di legittimità sulle proposte di provvedimenti da sottoporre alla firma del Presidente della Giunta. 2. I dirigenti proponenti esprimono parere di regolarità tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché di legittimità sulle proposte di de |
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Art. 5 - (Controllo strategico e di gestione)1. La Giunta regionale attua il programma di governo attraverso un ciclo completo e sistematico di programmazione e controllo a livello strategico e operativo. 2. Il controllo strategico e il controllo di gestione sono unitariamente esercitati dal |
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Art. 6 - (Valutazione della performance organizzativa e della performance individuale)1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa evidenzia il risultato conseguito dall'organizzazione regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna. A tal fine, il regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, definisce app |
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Art. 7 - (Organismi indipendenti di controllo interno)1. Nell'ambito della Giunta regionale sono presenti i seguenti organismi indipendenti di controllo interno: |
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Art. 8 - (Organismo indipendente di valutazione)1. L'Organismo indipendente di valutazione presso la Giunta regionale è composto da tre membri, di entrambi i generi, esterni all'amministrazione regionale, scelti con le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia. 2. L'Organismo indipendente di valutazione è presieduto da uno dei componenti ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. L'Organismo indipendente di valutazione, in particolare: |
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Art. 9 - (Verifica ispettiva)1. La Giunta regionale, quando emergono fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, può disporre una verifica ispettiva per individuare eventuali responsa |
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Art. 10 - (Organismo regionale per i controlli di legalità - O.RE. CO.L.)1. È istituito l'Organismo regionale per i controlli di legalità, di seguito Organismo, al fine di: a) verificare il corretto funzionamento delle strutture amministrative della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs.118/2011; b) vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti e sulla fas |
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Art. 11 - (Funzioni dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)1.L'Organismo, connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni: a) propone linee guida per i sistemi di controllo interno della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs.118/2011, fornendo altresì indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure, secondo modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, con l'obiettivo di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni criminali; b) valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei pertinenti documenti e sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del |
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Art. 12 - (Indennità dei componenti dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)1. AI Presidente dell'Organismo è corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella prevista per il Presidente dell'Organismo Indipendente di Va |
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Art. 13 - (Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza)1. L'amministrazione regionale, in applicazione della normativa vigente in materia: a) garantisce gli adempimenti per la prev |
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Art. 14 - (Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)1. La Regione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte de |
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Art. 15 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Organismo previsto all'articolo 12, quantificati complessivamente in euro 216.778,70 annui, si provvede mediante l'utilizzo d |
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Art. 17 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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