N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 13/01/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 01/12/2022, n. 42, così recitava:

“Art. 11 - Organismo regionale indipendente di valutazione

1. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati è istituito un Organismo regionale indipendente di valutazione presso la Giunta regionale, composto da tre membri, di entrambi i generi, di cui almeno uno esterno all'amministrazione regionale, scelto tra esperti in materia di management ed organizzazione dell'amministrazione pubblica e gli altri scelti anche tra soggetti interni, in possesso di un'adeguata esperienza nella predetta materia, maturata anche nell'ambito dell'amministrazione regionale.

2. L'Organismo è presieduto da uno dei componenti esterni ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale; il componente interno non può svolgere le funzioni riconducibili a quelle di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'Organismo regionale di valutazione, in particolare:

a) valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;

b) espleta le attività di monitoraggio e del controllo strategico e di gestione e propone i relativi provvedimenti;

c) valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 12;

d) propone la valutazione dei dirigenti apicali;

e) assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, ed ai dirigenti, nell'attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;

f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;

g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

h) espleta ogni altro compito assegnato dalle leggi e dai regolamenti attuativi.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di principio contenute nella presente legge, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa, istituisce e disciplina l'Organismo indipendente di valutazione e, nei successivi sessanta giorni, approva i regolamenti contenenti la disciplina attuativa e di dettaglio. I regolamenti sono adottati nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione sindacale.

5. La Giunta regionale individua le strutture di supporto necessarie sia per l'elaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, sia per l'attività dell'Organismo regionale di valutazione.”

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