N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 01/12/2022, n. 42, così recitava:

“Art. 7 - Valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente - performance individuale

1. La valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente costituisce strumento per la verifica della performance individuale.

2. La valutazione si attua con periodicità annuale e si articola nelle seguenti fasi:

a) identificazione ed assegnazione degli obiettivi;

b) verifica periodica e misurazione finale dei risultati conseguiti;

c) rendicontazione annuale trasparente dei risultati conseguiti e correlazione con il sistema degli incentivi.

3. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili;

c) finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati;

d) riferibili ad un arco temporale determinato;

e) commisurati agli standard definiti a livello nazionale e internazionale e comparabili con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;

h) tendenzialmente rivolti alla realizzazione del sistema dei costi standard;

i) idonei a misurare lo sviluppo delle competenze professionali e delle capacità manageriali e a verificare la capacità di valutazione, motivazione e attrazione dei collaboratori.

4. Il personale munito di autonoma responsabilità gestionale, ma non avente incarico dirigenziale, è valutato dal dirigente apicale della struttura di appartenenza su base annuale, in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

5. Il procedimento di assegnazione degli obiettivi, di valutazione degli interessati, di rendicontazione e di correlazione con il sistema degli incentivi nonché l'individuazione degli organi competenti è disciplinato dettagliatamente nel regolamento di attuazione.”

Dalla redazione