Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 10/08/2023, n. 39, così recitava:

“Art. 16 - (Disposizioni in materia di agricoltura)

1. Ai commissari nominati dalla Regione Calabria in sostituzione degli organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica, o in caso di loro liquidazione ordinaria, è corrisposta, a carico del bilancio dell’ente interessato, un’indennità commisurata a quella spettante al presidente dei Consorzi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Consorzi già commissariati e a quelli già sottoposti a liquidazione, con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di dare supporto ai commissari di cui al comma 1, il dipartimento competente in materia di agricoltura è autorizzato ad assicurare attività di assistenza e supporto agli stessi commissari in modo da garantire il sollecito adempimento dell’incarico conferito, anche avvalendosi di figure professionali messe a disposizione da società partecipate o da enti subregionali, mediante convenzione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per le annualità 2023-2025, è istituito un fondo destinato alla copertura delle spese della procedura, nella misura massima di € 100.000,00 euro.”.”

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