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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 10/08/2023, n. 39
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- L.R. 18/03/2024, n. 14
- L.R. 27/12/2023, n. 60
- L.R. 25/10/2023, n. 47
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione Calabria, in osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, riconosce, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicure |
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Art. 2 - (Attività di bonifica)1. Costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idrauli |
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Art. 3 - (Opere di bonifica)1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica: a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici; b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; |
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Art. 4 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 152/2006, rappresentato dai canali di colo consortili e dai tratti di corsi d’acqua naturali interessati da opere di sistemazione idraulica o di consolidamento dei versanti, che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali; b) beneficio: il vantaggio specifico e d |
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CAPO II - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSORZIO DI BONIFICA |
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Art. 5 - (Consorzio di bonifica della Calabria)1. È istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi |
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Art. 6 - (Comprensori di bonifica)1. Il Consorzio è organizzato in comprensori corrispondenti, in sede di prima applicazione, ai territori di competenza degli undici consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I comprensori di bonifica costituiscono il presidio amministrativo e |
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Art. 7 - (Funzioni del Consorzio)1. AI Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni: a) predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico–budget dell’ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all’articolo 10; b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente; |
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Art. 9 - (Partecipazione al Consorzio)1. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari, agricole ed extra agricole, nel perimetro di contribuenza individuato dal Consorzio. 2. I consorziati: a) sono ten |
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Art. 10 - (Piano di classifica e contributi consortili)1. La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dall’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri: a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili; d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo. N8 |
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Art. 11 - (Catasto consortile)1. Presso il Consorzio è istituito il catasto unico consortile nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'a |
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Art. 12 - (Elettorato attivo e passivo)1. Ogni consorziato ha diritto all'elettorato attivo, purché in godimento dei diritti civili e all'elettorato passivo purché sia anche in regola con il pagamento del contributo consortile. |
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Art. 13 - (Organi)1. Gli organi del Consorzio sono: a) il Consi |
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Art. 14 - (Consiglio dei delegati)1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui: a) ventisette eletti dai consorziati; b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5; |
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Art. 15 - (Svolgimento delle elezioni del Consiglio dei delegati)1. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto. 2. Il Presidente del Consorzio, nel rispetto delle procedure contenute nello statuto, indice le elezioni sei mesi prima della scadenza degli organi. 3. AI fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Presidente del Consorzio, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse. 4. Oltre a quanto previsto al comma 3, il Presidente del Consorzio, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso su almeno un quotidiano a rilevanza |
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Art. 16 - (Cause di ineleggibilità)1. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio dei delegati: a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione; |
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Art. 17 - (Cause di incompatibilità)1. La carica di membro del Consiglio dei delegati è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni: a) Parlamentare nazionale o europeo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale, Presidente o Consigliere provinciale, Sindaco metropolitano o Consigliere della Città me |
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Art. 18 - (Decadenza)1. La decadenza dei componenti è pronunciata dal Consiglio dei delegati nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione: a) sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 16 e 17; |
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Art. 19 - (Funzioni del Consiglio dei delegati)1. Il Consiglio dei delegati provvede: a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza; b) all'approvazione dello statuto del Consorzio; c) all'adozione del piano di classifica; |
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Art. 20 - (Ufficio di presidenza)1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno dei componenti eletti nel Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a). 2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. 3. |
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Art. 21 - (Funzioni dell'Ufficio di presidenza)1. L'Ufficio di presidenza: a) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto; b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio in coerenza con gli i |
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Art. 22 - (Revisore dei conti)1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione dell |
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Art. 23 - (Funzioni del Revisore dei conti)1. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Revisore controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e di efficacia e la tutela dell'interesse pubblico. 2. Il R |
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Art. 24 - (Scioglimento degli organi del Consorzio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali, qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioran |
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Art. 25 - (Statuto)1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica. 2. In particolare, lo statuto definisce: |
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Art. 26 - (Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione)1. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio dei delegati approva: a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quell |
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Art. 27 - (Direttore generale)1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previ |
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Art. 28 - (Piano della qualità della prestazione organizzativa)1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio: a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi; |
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CAPO III - FUNZIONI REGIONALI |
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Art. 29 - (Vigilanza e controllo)1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo. 2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte dell’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione gli atti concernenti: a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di ese |
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Art. 30 - (Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione)1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC. 3. Il piano di cui al comma 2 definisce: a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale; b) l'ipotesi di riordino irriguo; |
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Art. 31 - (Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica)1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sono finanziati con le risorse pubbliche indi |
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Art. 32 - (Realizzazione delle opere di bonifica)1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente. 2. AI termine dell’ese |
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Art. 33 - (Interventi urgenti)1. AI verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora sia necessario un pronto intervento per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili, il Consorzio, accertato con apposita perizia tecnica giurata il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità: |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 34 - (Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria)1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, nomina il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria. 2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario stabilisce la durata dell'incarico per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi. 3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio, esercitando le funzioni degli organi consortili fino alla loro costituzione e coordina l'attività dei commissari straordinari di cui all'articolo 35, preordinata a garantire la piena funzionalità del Con |
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Art. 35 - (Decadenza degli organi dei consorzi di bonifica)1. Gli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto alla data medesima e la relativa gestione ordinaria è demandata ai commissari straordinari nominati co |
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Art. 36 - (Liquidazione dei consorzi di bonifica)1. Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate. 2. AI verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei conso |
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Art. 37 - (Norma finanziaria)1. Gli oneri di cui agli articoli 19,20,22 e 27 sono posti a carico del bilancio consortile e trovano copertura nelle entrate di cui all'articolo 10. 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro, si fa fronte, per le annualità 2024 e 2025, con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, mediante contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 9, Programma 01 (U.09.01) del bilancio di previsione 2023-2025. |
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Art. 39 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.
La presente legge |
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