N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/05/2017, n. 17.

L’articolo 32 così recitava:

“Art. 32 (Modifiche alla legge regionale inerente al funzionamento dell’Autorità dì Bacino regionale)

1. Alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’articolo 4, dopo le parole "lo presiede", sono inserite le parole "solo ove formalmente richiesto da taluno dei membri del Comitato";

b) all’articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per la validità delle sedute del Comitato Istituzionale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo".

c) all’articolo 6:

- al comma 1, lettera c la parola "il dirigente" è sostituita dalle parole "un funzionario designato dal direttore generale";

- al comma 1, lettera d, la parola "il dirigente" è sostituita dalle parole "un funzionario designato dal direttore generale";

- al comma 1, lettera g, la parola “il Direttore Generale” è sostituita dalle parole "un funzionario designato dal direttore generale";

- il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per la validità delle adunanze del Comitato Tecnico è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti insediati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente."

d) All’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai componenti del Comitato Tecnico non appartenenti all’Amministrazione regionale, che prestino la loro attività fuori dall’orario di ufficio, compete, quale forma esclusiva di compenso, un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti della Consulta Tecnica Regionale per ciascuna seduta effettivamente svolta e per un massimo di 12 sedute annue con un intervallo non inferiore a trenta giorni tra ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i dipendenti regionali dalla normativa vigente. La relativa spesa è posta a carico del bilancio a valere sulle risorse allocate All’UPB 3.2.04.03 (capitolo n. 2112104) dello stato di previsione della spesa.”

Dalla redazione