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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 29/11/1996, n. 35
L. R. Calabria 29/11/1996, n. 35
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[Premessa] |
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Art. 1 - Oggetto e finalità della legge1. La Regione Calabria con la presente legge istituisce l'Autorità di Bacino Regionale in attuazione dei principi e delle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183 Re successive modificazioni e disposizioni. 2. L'Autorità di Bacino opera in conformità agli obiettivi della l |
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Art. 2 - Delimitazioni dei bacini idrografici di competenza regionale1. I Bacini idrografici regionali della Calabria sono raggruppati nelle seguenti tredici "aree programma", individuate accorpando superfici contigue che presentano uniformità di caratteristiche fisico-territoriali ed affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale, in conformità agli indirizzi fissati nel D.P.C.M. 23/3/1990 (G.U. n. 79 del 4/4/1990): Area 1 - Bacini tirrenici fra i fiumi Lao e Savuto; Area 2 - Bacini del fiume Crati; |
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Art. 3 - Organi dell'Autorità di Bacino Regionale1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 183/1989 sono organi dell'Autorit&ag |
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Art. 4 - Composizione del Comitato Istituzionale1. Il Comitato Istituzionale è composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede "solo ove formalmente richiesto da taluno dei membri del Comitato";N3 |
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Art. 5 - Compiti del Comitato Istituzionale1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, il Comitato Istituzionale ha i seguenti compiti: a) definizione dei criteri, dei metodi, dei temi e delle modalità per l'elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive disposizioni; b) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della Segreteria Tecnico-Operativa; |
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Art. 6 - Comitato Tecnico1. Il Comitato Tecnico ha la seguente composizione: a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale tra i dirigenti o funzionari regionali dei seguenti assessorati: Assessorato LL.PP., Assessorato Ambiente, Assessorato Agricoltura; b) un esperto per ciascuna delle Province della Calabria designato, tra i propri dirigenti o funzionari, della rispettiva Giunta provinciale; c) "un funzionario designato dal direttore generale" N3 dell'Ufficio Opere Marittime del Ministero dei LL.PP., competente per la Calabria; |
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Art. 7 - Compiti del Comitato Tecnico1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale, ed in particolare svolge i seguenti compiti: a) cura l'ist |
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Art. 8 - Segretario Generale1. Il Segretario Generale viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., tra i dirigenti o funzionari regionali laureati o tra i Dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra professionisti esterni, particolarmente esperti nel settore disciplinato dalla presente legge, e resta in carica 5 anni, salvo revoca anticipata dell'incarico, con possibilità di riconferma. Qualora sia scelto tra i dipendenti regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effe |
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Art. 9 - Segreteria Tecnico-operativa1. La Segreteria tecnico-operativa è costituita con atto del Comitato Istituzionale che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Segreteria tecnica operativa è consentito utilizzare personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente all'Amministrazione della Regione, alle Amministrazioni Provinciali della Calabria e, ove necessario ad altri Enti pubblici o di diritto pubblico. |
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Art. 10 - Piani di bacino1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e costituisce lo strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate le azioni e le norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Questo rappresenta il quadro di riferimento cui adeguarsi e riferirsi per tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi e comunque riguardante il bacino idrografico. 2. Il Comitato Tecnico provvede all'elaborazione del piano di bacino entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, entro un anno dall'accreditamento dei fondi di cui alla legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni. L'adozione del piano di bacino compete al Comitato Istituzionale e l'approvazione al Consiglio regionale previa delibera della Giunta regionale. 3. I programmi di intervento specificano le azioni e gli interventi prioritari, attuativi dei piani di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 10 per cento degli interventi previsti dalla legge n. 183/89 e successive modificazioni, da destinare: |
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Art. 11 - Norma finanziaria1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale si provvede con i fondi di amministrazione generale iscritti annualmente nel bacino della regione. 2. Le indennità di missione e rimborso spese dovute agli amministratori ed ai dirigenti estranei all'amminis |
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Art. 12 - Disposizioni transitorie in tema di concessioni per derivazione d'acqua1. Fino all'emanazione di organica normativa regionale in materia di concessioni per derivazioni di acque, le funzioni delegate alla Regione in virtù dell'articolo 90 D.P.R. n. 616/1977 e successive disposizioni sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale, il quale vi provvede con proprio decreto, sulla base delle istruttorie tecniche ed amministrative compiute dai competenti uffici. 2. Le istrutto |
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Art. 13 - Misure di salvaguardia1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il Comitato Istituzionale adotta misure di salvag |
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Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzi |
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