N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 16/12/2019, n. 56.

L’articolo 8 così recitava:

1. L'articolo 4 della L.R. 47/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Compiti e funzioni dei Comuni)

1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della L. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.

3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, direzioni regionali e soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato n. 2 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento deve essere utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato n. 3 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali .

6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato n. 5 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8870/2015.

7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato n. 1 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberimonumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale) e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I Comuni, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali , possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.

10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della L. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli organismi e i comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del D.Lgs. 177/2016.".”

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