N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 23/12/2011 n.47. L’articolo 44 così recitava: “1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'art.18 L.349/86 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il quadruplo ed il quintuplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina secondo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

5. Decorso invano il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. del 14 aprile 1910, n. 639.

Dalla redazione