Articolo modificato dalla L.R. 19/08/1996, n. 67 e poi abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 52 così recitava:

“Art. 52 - Norma transitoria

Fino all’entrata in attività delle aziende di Promozione turistica le funzioni loro assegnate dalla presente legge saranno espletate dagli Enti provinciali per il turismo e dalle Aziende autonome di soggiorno e turismo per la parte di loro competenza.”

Dalla redazione