Articolo modificato dalla L.R. 29/03/1995, n. 14 abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 47 così recitava:

“Art. 47 - Incasso coattivo

Decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l’opposizione è proposta, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione, o il momento in cui l’ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile, il Comune dispone mediante emissione di apposito ruolo, il recupero coattivo dell’importo dovuto, comprensivo delle spese.”

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