Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 46 così recitava:

“Art. 46 - Opposizione all’ordinanza-ingiunzione

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.”

Dalla redazione