Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 45 così recitava:

“Art. 45 - Termine per il pagamento

Il pagamento deve essere effettuato nei modi previsti dall’art. 42 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.”

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