Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 41 così recitava:

“Art. 41 - Pagamento in misura ridotta

Entro i termini di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a quella più favorevole al contravvenuto, tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.”

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