Articolo modificato dalla L.R. 19/08/1996, n. 67 e poi abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - Comunicazione supplementare

Gli operatori di cui all’art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1°giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1° marzo, e ciò anche nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 3.

La mancata o tardiva segnalazione comporta l’implicita conferma della validità della precedente comunicazione.”

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