Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 32 così recitava:

“Art. 32 - Elaborazione dati Province

Le Province assemblano i dati pervenuti dalle A.P.T, e trasmettono entro i successivi dieci giorni i riepiloghi provinciali su cartaceo o su supporto informatico all’ISTAT, all’E.N.I.T., al Ministero per il turismo ed alla Regione - Servizio strutture turistiche del Settore turismo, nel rispetto delle direttive emanate dall’ISTAT e dalla Regione.”

Dalla redazione