Titolo abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

Il Titolo III (Artt. 25 - 28) così recitava:

“TITOLO III - RICORSI AVVERSO LA CLASSIFICA

Art. 25 - Presentazione dei ricorsi

Avverso i provvedimenti di classifica possono proporre ricorsi i titolari della licenza di esercizio dell’impianto turistico ricettivo interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari ed i proprietari di altri esercizi turistici ricettivi ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

Il ricorso deve essere presentato, su carta legale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio del Foglio degli annunzi legali riportante il provvedimento, alla Giunta regionale - Settore turismo, con notifica, per conoscenza, all’A.P.T. e alla provincia competenti.

Il Settore turismo trasmette copia del ricorso al titolare dell’esercizio ricettivo di cui viene impugnata la classifica quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.

Detto titolare entro 20 giorni può far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.


Art. 26 - Composizione commissione

La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una commissione composta:

1) dal componente la Giunta preposto al Settore turismo, o suo delegato, che la presiede;

2) dal coordinatore del Settore turismo;

3) dal dirigente del Servizio strutture turistiche;

4) dal dirigente del Servizio commercio;

5) da due rappresentanti delle aziende turistico-ricettive, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale ed operanti nell’ambito regionale;

6) da un rappresentante di dipendenti delle aziende turistiche ricettive, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell’ambito regionale.


Art. 27 - Designazione rappresentanti

La decisione dei rappresentanti di categoria di cui ai punti 5) e 6) dell’articolo precedente deve pervenire alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della specifica richiesta.

La mancata designazione entro il termine di cui al comma precedente non invalida l’operatività della commissione.


Art. 28 - Istituzione e funzionamento

La commissione di cui al precedente art. 26 è istituita con decreto del presidente della Giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore turismo - Servizio strutture turistiche - con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

La commissione si riunisce, su convocazione del suo presidente, entro 40 giorni dalla ricezione dei ricorsi.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La commissione assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle spese di funzionamento della commissione si provvede ai sensi della L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

Sino a quando il ricorso non venga definito, l’azienda turistica ricettiva conserva la classifica già attribuita.”

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