Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 29 - Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78

1. L’articolo 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Adempimenti amministrativi)

1. L’attività inizia dalla data di presentazione della D.I.A. prevista dall’art. 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La dichiarazione contiene:

a) le generalità del titolare;

b) la denominazione dell’esercizio;

c) l’ubicazione;

d) il numero delle camere e quello dei posti letto;

e) il numero dei servizi igienici;

f) l’eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell’arco dell’anno;

g) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;

h) il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

3. Alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

b) atto in copia conforme all’originale comprovante la disponibilità dell’immobile;

c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall’affittuario o da altri;

d) atto di approvazione dell’assemblea condominiale, nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari;

e) dichiarazione circa il possesso da parte dell’immobile dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente legge.

4. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della D.I.A. effettua il controllo per verificare l’idoneità dell’appartamento all’esercizio dell’attività, il cui esito viene comunicato alla Provincia, alla Regione e all’Azienda di promozione turistica regionale, oltre che all’interessato.

5. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese turistiche, previsto dalla vigente normativa.

6. Non è possibile adottare la stessa denominazione all’interno del territorio comunale.

7. Il Comune tiene l’elenco degli operatori del “Bed & Breakfast” ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L’elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti indicati nel comma 4”."

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