Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 6. - Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 20, primo comma, della L. 10 dicembre 1981, n. 741, i Comuni compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 devono osservare le norme della presente legge ai fini della prevenzione dal rischio sismico.”

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