Articolo abrogato dall’art. 132, comma 1, della L.R. 18/10/2021, n. 4, così recitava:

“Art. 4 - Disciplina in materia di hobbisti. Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33

1. Alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante 'Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 18 marzo 1997, n. 59), dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 30-bis - (Hobbisti)

1. Ai fini della presente legge sono denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono operare in appositi mercatini o nei mercati e nelle fiere aperti agli hobbisti.

3. Gli hobbisti, per poter svolgere l'attività di cui al comma 1, devono essere in possesso di apposito tesserino identificativo di cui la Giunta regionale stabilisce le caratteristiche, nonché le modalità di presentazione dell'istanza per il suo ottenimento e quelle per la restituzione dello stesso in caso di perdita dei requisiti. Il tesserino identificativo è rilasciato dal comune di residenza e deve contenere, oltre alla foto del richiedente, le generalità, la residenza, il codice fiscale e dieci spazi per la vidimazione. Agli hobbisti residenti al di fuori della regione Molise il tesserino identificativo è rilasciato dal comune capoluogo di regione. La richiesta per l'ottenimento del tesserino identificativo, da presentarsi al comune di residenza o al comune capoluogo di regione da parte dei residenti fuori dalla regione Molise, deve essere corredata da due foto formato tessera del soggetto richiedente, nonché da un'autocertificazione, resa ai sensi del d. P. R. n. 445/2000, nella quale si attesti:

a) di essere venditore non professionale in quanto vende, baratta, propone, espone in modo occasionale articoli di modico valore;

b) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

c) la tipologia degli articoli che si intendono vendere, barattare, proporre o esporre.

Il rilascio del tesserino identificativo, munito del timbro a secco del comune apposto sulla foto del richiedente, è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari ad euro 100,00. Può essere rilasciato un solo tesserino identificativo per il nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. Il tesserino ha validità annuale e può essere rinnovato. Il tesserino identificativo non è cedibile o trasferibile.

4. Il tesserino identificativo di cui al comma 3 deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Nel caso in cui la manifestazione si svolga in più giorni consecutivi la partecipazione dell'hobbista viene considerata unitaria. La partecipazione agli appositi mercatini degli hobbisti e ai mercati ed alle fiere aperti agli hobbisti è subordinata alla presentazione della relativa domanda al comune. Alla domanda deve sempre essere allegata la fotocopia del tesserino identificativo. Le domande alle quali non è allegata la fotocopia del tesserino identificativo ovvero quelle alle quali è allegato un tesserino identificativo che presenti già le dieci vidimazioni apposte dagli organi preposti sono escluse dall'assegnazione dei posteggi. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo l'ordine della data delle domande pervenute. Nel caso di insufficienza dei posteggi riservati agli hobbisti e di più domande presentate lo stesso giorno, i posteggi sono assegnati tramite sorteggio. Alle fasi di sorteggio possono partecipare solo ed esclusivamente gli hobbisti muniti del tesserino identificativo che non presenti le dieci vidimazioni annuali previste. Nel caso in cui all'apertura della manifestazione risultino liberi dei posteggi riservati agli hobbisti gli stessi potranno essere assegnati, con le stesse modalità già previste dal presente comma, a soggetti che non hanno presentato domanda di partecipazione purché muniti di tesserino identificativo che non presenti le dieci vidimazioni annuali previste. La precedente partecipazione ai mercatini degli hobbisti nonché ai mercati ed alle fiere aperti agli hobbisti non crea alcun diritto di priorità. Prima dell'inizio della manifestazione i soggetti assegnatari dei posteggi avranno cura, sotto la propria responsabilità:

a) di far apporre la vidimazione sul tesserino identificativo (timbro e data) da parte degli organi comunali preposti. La vidimazione dei tesserini compete agli organi comunali preposti anche se la gestione della manifestazione è affidata ad altri soggetti;

b) di consegnare agli organi comunali preposti l'elenco degli articoli che intendono vendere, barattare, proporre o esporre con l'indicazione dei relativi prezzi.

5. Il valore complessivo degli articoli da vendere, barattare, proporre o esporre non può superare il valore di euro 1.000,00 e uno solo degli articoli può superare il valore di euro 250,00.

6. Gli hobbisti assegnatari dei posteggi di cui al comma 4 sono tenuti:

a) a pagare la relativa tassa prima dell'inizio della manifestazione;

b) ad esporre i prezzi secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114/1998.".”

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