N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 132, comma 1, della L.R. 18/10/2021, n. 4, così recitava:

“Art. 34 - (Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33)

1. All'articolo 19 della legge regionale 27 settembre 1999 n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59") sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei centri di assistenza, la Regione concede ai centri costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio contributi annui nel limite massimo di euro 10.000 per ciascun centro.";

b) al comma 10, le parole "comma 9" sono sostituite dalle parole "comma 8-bis", e dopo la parola "determinati" è aggiunta la parola "annualmente".”

Dalla redazione