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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Molise 27/09/1999, n. 33
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- L.R. 30/04/2020, n. 1
- L.R. 24/01/2018, n. 1
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- L.R. 23/11/2010, n. 20
- Delib. G.R. 07/06/2004, n. 820
- L.R. 26/04/2000, n. 36
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TITOLO I - Principi e criteri generali |
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Art. 1. - Oggetto e finalità della legge1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Regione Molise. 2. La disciplina del commercio si ispira alle segue |
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Art. 2. - Zone ad alta vocazione commerciale1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti zone ad alta vocazione commerciale: |
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TITOLO II - Compiti dei Comuni e della Regione in materia di urbanistica commerciale |
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Art. 3. - Compiti dei Comuni1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 114/1998: a) predispongono un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale anche al fine del conferimento dei dati all'Osservatorio regionale previsto dall'articolo 18; |
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Art 4. - Compiti della Regione1. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, è di competenza della Giunta regionale approvare gli atti comunali di adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 3. 2. L'approvazione viene deliberata entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto di adozione delle modifiche |
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TITOLO III - Indirizzi e criteri di programmazione della rete commerciale |
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Art. 5. - Compatibilità territoriale delle medie strutture di vendita1 . Le medie strutture di vendita si ripartiscono, ai fini della presente legge, in medie strutture alimentari o miste e medie strutture non alimentari. 2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, le medie strutture, nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non hanno superficie di vendita superiore a 600 mq.. |
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Art. 6. - Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita1. Le grandi strutture di vendita si ripartiscono, ai fini della presente legge, in grandi strutture alimentari o miste e grandi strutture non alimentari. 2. Le grandi strutture di vendita possono essere autorizzate esclusivamente nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni, con pop |
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Art. 7. - Compatibilità funzionale delle grandi strutture di vendita1. Le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione devono prevedere, nel progetto da allegare all'istanza, i seguenti servizi minimi da realizzare all'interno o in adiacenza alla struttura commerciale: a) servizi igienici a disposizione della cli |
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Art. 8 - Attività commerciali, artigianali e di somministrazione nei centri storici e centri commerciali naturali1. I Comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 3, prevedono e favoriscono la concentrazione nei centri storici degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale. 2. E' individuata come centro storico l'area definita ai sensi della lettera A) dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 3. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni con popolazione residente pari o superiore a 3. |
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Art. 9 - Disposizioni particolari per i comuni minori e per i comuni montani1. Nei comuni, nelle frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 500 abitanti, nonché nei comuni montani con popolazione residente inferi |
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TITOLO IV - Condizioni e procedure per il rilascio delle autorizzazioni |
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Art. 10. - Condizioni per l'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento delle medie strutture di vendita e relative priorità1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l'apertura, l'accorpamento, il trasferimento, l'ampliamento merceologico o di superficie di medie strutture di vendita sulla base dei criteri fissati nello strumento urbanistico e dei criteri di cui alla presente legge, nonché eli quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 114/1998. 2. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita è dovuta, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 |
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Art. 11. - Condizioni per l'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita e relative priorità1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali e comunali; b) sussistenza dei requisiti di compatibilità territoriale dell'insediamento di cui al precedente articolo 6; c) sussistenza delle caratteristiche qualitative minime di cui al precedente articolo 7; d) verifica di ogni altra condizione richiesta dalla presente legge e dal decreto legislativo n. 114/1998. 2. Agli effetti del presente articolo per apertura di una grande struttura di vendita si intende: |
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Art 12. - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita1 . Le domande di apertura, ampliamento o trasferimento di grandi strutture di vendita sono presentate al Comune competente per territorio corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione minima: a) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e la valutazione dell'accessibilità pedonale e veicolare; b) progetto di massima dell'intervento comprendente pianta e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici della destinazione d'uso dei local |
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TITOLO V - Qualificazione degli operatori del commercio |
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Art. 13. - Formazione ed aggiornamento professionalel. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio non alimentare, ai fini di cui agli articoli 10 comma 5, e 11 comma 5, della presente legge, é riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o materie equipollenti o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto professionale per il commercio o equiparato. L'adeguata qualificazione professionale è riconosci |
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TITOLO VI - Orari di vendita |
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Art. 14 - Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall' |
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Art. 14-bis - Disposizioni particolari e sanzioni1. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato. |
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TITOLO VII - Vendite Straordinarie |
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Art. 15. - Vendite di liquidazione1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di: a) cessazione dell'attività commerciale; b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; c) trasferimento dell'azienda in altro locale o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; d) trasformazione o rinnovo dei locali. |
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Art. 16-bis - Vendite promozionali |
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Art. 17 - Disposizioni comuni alle vendite straordinarie1. L'esercente dettagliante che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su apposito e ben visibile cartello: a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita; b) la data di inizio della vendita e la sua durata; |
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TITOLO VIII - Organismi di monitoraggio e di assistenza |
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Art.18 - Osservatorio regionale del commercio1. E' istituito l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni: a) monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete commerciale della regione; b) valutazione dell'impatto degli insediamenti commerciali sulla rete di vendita, sul territorio ed ambiente, nonché sugli interessi dei consumatori; |
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Art. 19. - Centri di assistenza tecnica1. I centri di assistenza tecnica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 114/1998 possono essere costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio, maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, nonché dalle Camere di Commercio I.A.A.. 2. Ai fini del presente articolo si considerano maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni imprenditoriali che al contempo aderiscono ad una confederazione nazionale, sono presenti con proprie struttu |
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TITOLO IX - Commercio su aree pubbliche |
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Art. 21. - Termine per l'adozione della regolamentazione comunale1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con apposita deliberazione, adottano le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/1998. Decorso, inutilmente il termine provvede la Regione tramite commissario ad acta. |
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Art. 22. - Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 21 i Comuni stabiliscono: a) l'ampiezza e la localizzazione delle aree mercatali; b) la periodicità dei singoli mercati e il calendario delle fiere; c) il numero dei posteggi per ciascuna area con le relative superfici e le modalità di assegnazione; d) i posteggi riservati ai produttori agricoli e |
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Art. 23. - Individuazione, soppressione e spostamento dei mercati1. I Comuni possono istituire nuovi mercati e sopprimere, trasferire o spostare eli sede, ampliare o ridurre quelli esistenti. 2. I Comuni, contestualmente all'istituzione, al trasferimento, allo spostamento temporaneo, all'ampliamento ed alla riduzione dei mercati, deliberano anche le modalità di funzionamento degli stessi. 3. La soppressione o riduzione d |
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Art. 24. - Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad esercitare su posteggio1. I Comuni, entro il 15 gennaio di ogni anno, pubblicano l'elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, gli interessati inoltrano le istanze di autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/1998. Non sono ritenute ammissibili le istanze fatte pervenire prima del 16 gennaio. 3. La domanda dì autorizzazione e concessione di posteggio deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata al competente ufficio del Comune sede del posteggio e deve contenere, a p |
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Art. 25. - Autorizzazione all'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante1. La domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/1998 deve essere presentata al competente |
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Art. 26. - Subentro e reintestazione dell'autorizzazione1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra purché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislat |
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Art 28. - Norme particolari sull'esercizio dell'attività1. L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante e il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ce] integrazioni, possono sostare nello stesso punto per un'ora e successivamente spostarsi di almeno 500 metri. Gli stessi possono sostare nei posteggi isolati per il tempo e nei modi previsti dal regolamento comunale. |
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Art. 29. - Fiere1. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, in quanto compatibili, anche alle aree oggetto del presente articolo. Il Comune può stabilire che tali aree, in tutto o in parte, siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche. 2. Nell'assegnazione dei posteggi nelle fiere sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; |
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Art. 30. - Regolamento dei mercati e delle fiere1. Per ogni mercato o fiera, il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adotta il regolamento. 2. Il regolamento dispone in ordine a: a) la tipologia del mercato o della fiera; b) i giorni e l'orario di svolgimento; |
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Art. 30-bis - (Hobbisti)1. Ai fini della presente legge sono denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono operare in appositi mercatini o nei mercati e nelle fiere aperti agli hobbisti. 3. Gli hobbisti, per poter svolgere l'attività di cui al comma 1, devono essere in possesso di apposito tesserino identificativo di cui la Giunta regionale stabilisce le caratteristiche, nonché le modalità di presentazione dell'istanza per il suo ottenimento e quelle per la restituzione dello stesso in caso di perdita dei requisiti. Il tesserino identificativo è rilasciato dal comune di residenza e deve contenere, oltre alla foto del richiedente, le generalità, la residenza, il codice fiscale e dieci spazi per la vidimazione. Agli hobbisti residenti al di fuori della regione Molise il |
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Art 31. - Orari1. Il Sindaco, nello stabilire gli orari in materia di commercio su aree pubbliche, si attiene ai seguenti indirizzi e prescrizioni: a) i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio; |
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TITOLO X - Disposizioni varie e finali |
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Art. 32. - Esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio1. É vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. 2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti: a) macchine, attrezzature e art |
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Art. 33. - Disposizioni abrogative1. Sono abrogate: |
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Art. 34. - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con le leggi approvative dei bilanci regionali per gli esercizi f |
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Allegato A - AREE SOVRACOMUNALI1) Area del medio Molise: Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampornarano, Colle d'Anchise, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Salcito, San Biase, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Lirnosano, Sant'Elia a Piamsi, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo, Cantalupo nel Sannio, Frosolone, Roccamandolfi, Sant'Elia Sannita. |
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24/01/2025
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