Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 14/11/2011, n. 21, così recitava:

Art. 14 - Modifica all'articolo 11 della L.R. n. 3/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) comunicare gli arrivi e le presenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo”.

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