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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 03/04/2002, n. 3
L. R. Marche 03/04/2002, n. 3
L. R. Marche 03/04/2002, n. 3
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne al fine di: a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territo |
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Capo I - Norme per l'esercizio dell'agriturismo |
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Art. 2 - (Definizione di attività agrituristiche)1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, così come individuate dall'articolo 7, e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarità rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere. |
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Art. 3 - (Rapporto di connessione e complementarità)1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che deve comunque rimanere principale. 2. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevame |
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Art. 4 - (Operatori agrituristici)1. Gli operatori agrituristici possono avvalersi, per l'esercizio dell'attività agrituristica, della collaborazione di loro familiari, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile e di personale dipendente assunto per l'attività aziendale con contratto di l |
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Art. 5 - (Limiti di attività)1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non deve essere superiore: a) per osp |
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Art. 6 - (Regolamento di attuazione)1. Il regolamento di attuazione della presente legge contiene: a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e i criteri di conteggio; b |
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Art. 7 - (Immobili destinati all'agriturismo)1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonch&eacut |
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Art. 8 - (Norme igienico-sanitarie)1. Le aziende agrituristiche di cui alla presente legge devono possedere, riguardo agli aspetti di abitabilità e agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali e di igiene per i locali di civile abitazione, tenuto con |
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Art. 9 - (Elenco regionale degli operatori agrituristici)1. Presso la competente struttura regionale è istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici. 2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10. |
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Art. 10 - (Autorizzazione comunale)1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9, che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare, al comune dove hanno sede gli immobili, apposita domanda di autorizzazione. 2. Con il regolamento di attuazione di cui all'artic |
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Art. 11 - (Obblighi amministrativi)1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche deve: a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione; |
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Art. 12 - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10 è sospesa con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli obblighi stabiliti dalla presente legge. |
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Art. 13 - (Pubblicità dei servizi e prezzi)1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti, compreso l'elenco delle camere |
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Art. 14 - (Barriere architettoniche)1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive a |
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Art. 15 - (Recupero del patrimonio edilizio)1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, recupero e |
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Art. 16 - (Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l'agriturismo)1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9. |
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Art. 17 - (Vincolo di destinazione degli edifici)1. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell'articolo 16 sono vincolati alla loro specifica des |
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Art. 18 - (Formazione professionale)1. La Regione, le Province e gli enti locali assumono iniziative in materia di formazione, riqualific |
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Art. 19 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge sono esercitati dai comuni. |
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Capo II - Turismo rurale |
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Art. 20 - (Definizione del turismo rurale)1. Per il turismo rurale s'intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che possono comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di se |
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Art. 21 - (Esercizi di turismo rurale)1. Sono esercizi di turismo rurale: a |
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Art. 22 - (Sanzioni amministrative)1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000. 2. Chi opera senza l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.750, nonché alla chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione, che non può essere nuovam |
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Capo III - Disposizioni comuni, transitorie e finali |
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Art. 23 - (Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale)1. Al fine di analizzare le problematiche sulle attività previste dalla presente legge e formulare pareri e proposte operative alla Giunta regionale, è istituita la Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale, articolata in: a) comitato istituzionale; b) comitato tecnico. 2. Il Comitato istituzionale è composto da: a) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, sanità, turismo e urbanistica; |
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Art. 24 - (Norme transitorie)1. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime di proroga, in base alla l.r. 13 novembre 2001, n. 24, si considerano automaticamente autorizzate se rispettano quanto stabilito all'articolo 5 e se mantengono il rapporto di connessione e complementarità di cui all'articolo 3. 2. Le |
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Art. 25 - (Disposizioni finanziarie)1. Per le finalità previste dalla presente legge, dall'anno 2002 e per gli anni successivi, l'entità della spesa |
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Art. 26 - (Abrogazione)1. Sono abrogati la l.r. 27/1999, la l.r. 24/2001 e l'articolo 6, comma 4, della l.r. 8 marzo 1990, n |
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Art. 27 - (Notifica alla Commissione europea)1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positiv |
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Art. 28 - (Efficacia delle norme)1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, le norme della presente legge hanno effetto a decorrere dal |
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