Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 5 - (Norme transitorie)

1. I Comuni adeguano gli atti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2009 , limitatamente alle disposizioni previste in questa legge, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, le domande per la realizzazione degli interventi previsti all’articolo 3-bis della l.r. 22/2009 , introdotto dall’articolo 2, sono presentate dopo la scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Con la medesima decorrenza stabilita al comma 2, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge possono essere modificate in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte.”

Dalla redazione