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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 08/10/2009, n. 22
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- L.R. 23/11/2011, n. 22
- L.R. 21/12/2010, n. 19
- L.R. 22/12/2009, n. 31
- L.R. 30/11/2009, n. 29
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Art. 1 - (Interventi di ampliamento)1. È consentito l’ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare. L’ampliamento di cui al presente comma può comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti. N4 1-bis. Per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola, l’ampliamento di cui al comma 1 e la trasformazione dei sottotetti è consentito sino ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi. N5 2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 16 della leg |
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Art. 1-bis - (Recupero dei sottotetti)1. È consentito realizzare l’ampliamento di cui all’articolo 1, comma 1, anche mediante recupero a fini abitativi del piano sot |
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Art. 2 - (Interventi di demolizione e ricostruzione)1. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire. È ammessa la ricomposizione plani volumetrica anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, nell’ambito del lotto originario, dell’area di sedime dell’edificio preesistente e della sagoma. Nelle zone agricole il nuovo edificio potrà essere realizzato entro un raggio di 150 ml dall’area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e migliorare l’efficienza energetico-ambientale degli edifici. N22 2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito: a) nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da demolire, qu |
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Art. 3 - (Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP)1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’ |
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Art. 3-bis - (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti) |
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Art. 4 - (Ambito di applicazione)1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici in corso di ristrutturazione o quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l’atto di cui all’articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall’articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto ministeriale medesimo. N35 2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l’applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile). Gli ampliamenti previsti dalla presente legge possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto. N36 |
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Art. 5 - (Procedimento)1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. Alla domanda o denuncia del proprietario interessato, o al progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento del comportamento energetico da conseguire, e, relativamente agli interventi di cui all’articolo 3, il miglioramento o l’adeguamento della sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la relazion |
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Art. 6 - (Riduzione del contributo di costruzione)1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è comm |
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Art. 7 - (Controlli e sanzioni)1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a campione su almeno il 3 per cento degli |
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Art. 8 - (Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria)1. Ai contratti di lavori di cui al comma 7-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contr |
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Art. 9 - (Norme transitorie e finali)1. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono limitarne l’applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio |
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Art. 10 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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