Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 1 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2009)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 22/2009 , al secondo capoverso le parole: “migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale,” sono soppresse.

3. Dopo il comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 22/2009 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Gli interventi previsti nel presente articolo debbono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza antisismica”.”

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