Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 02/08/2006, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della stessa legge, così recitava:

“Art. 17 (Danno senza possibilità di ripristino)

Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 2.000.000.

Il consorzio del parco provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'uno per cento della sanzione medesima per ogni giorno di ritardo.

Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.”

Dalla redazione