Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 15 - (Modifica alla l.r. 16/2005)

1. All’articolo 14 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. L’individuazione e l’attestazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate sono effettuate dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2, anche avvalendosi del supporto tecnico degli uffici competenti della Regione o della Provincia.”.”

Dalla redazione