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L. R. Marche 23/02/2005, n. 16

Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 10/04/2007 n.4, del 12/06/2007 n.6
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[Premessa]



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Art. 1 - (Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove la riqualificazione urbana, favorendo il miglioramento della qualità ambientale e architettonica nonché l'equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, al fine di eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale delle

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti programmi di riqualificazione urbana (PRU) i programmi che disciplinano le modalità per il recupero delle aree edificate in condizioni di degrado.

2. I PRU comprendono:

a) i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493

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Art. 3 - (Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione degli interventi di cui alla presente legge e in particolare quelle concernenti:

a) l'approvazione del Quadro conoscitivo regionale per la riqualificazione urbana, di seguito denominato Quadro;

b) l'individuazione dei criteri per l'utilizzazione delle risorse regionali, statali e comunitarie necessarie per l'attuazione del Quadro, compreso il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale;

c) l'incentivazione e l'attuazione di interventi ecosostenibili nell'ambito della riqualificazione urbana e territoriale;

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Art. 4 - (Quadro conoscitivo regionale per la riqualificazione urbana)

1. Il Quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individua le aree da riqualificare con l'evidenziazione delle problematiche prevalenti ed indica le relazioni tra le stesse ed i sistemi urbani e territoriali in cui sono inserite.

2. Ai fini della formazione del Quadro, i Comuni trasmettono alla Regione e alla

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Art. 5 - (Programma di riqualificazione urbana)

1. Il PRU è lo strumento di programmazione ed attuazione degli interventi da realizzare nelle aree da riqualificare, individuate nel Quadro, nei piani territoriali di coordinamento provinciali di cui all'articolo 12 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o negli strumenti urbanistici comunali, ed ha valore di piano particolareggiato. Il PRU interessa ambiti urbani unitari ed è finalizzato ad incrementare la qualità urbana e architettonica delle aree da riqualificare e il loro corretto inserimento nel contesto urbano, promuovendo l'integrazione sociale degli abitanti, il risparmio energetico, l'architettura ecosostenibile e la realizzazione di abitazioni, con particolare riferimento a quelle da offrire in locazione. Il PRU prevede il contestuale intervento d

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Art. 6 - (Formazione e approvazione del PRU)

1. Ai fini della formazione del PRU, il Comune individua il perimetro delle aree da riqualificare, definendone il prevalente interesse pubblico, nonché le risorse necessarie e disponibili per la realizzazione degli interventi e indirizza e coordina altresì la partecipazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

2. Il Comune promuove il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella formazione del PRU attraverso un concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della riqualificazione, stabilendo i tempi e le modalità di presentazione delle relative proposte.

3. Le proposte avanzate dai soggetti di cui

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Art. 7 - (Programma di recupero intercomunale)

1. Il PRI disciplina la riqualificazione di aree edificate degradate che si trovano nel territorio di due o più Comuni, ha i contenuti di cui all'articolo

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Art. 8 - (Programmi di riqualificazione dei centri storici minori)

1. Sono definiti programmi di riqualificazione dei centri storici minori i PRU volti al recupero edilizio e urbanistico di complessi edilizi e parti di centri urbani di Comuni collinari e montani con popolazione inferiore a tremila abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico.

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Art. 9 - (Opere in contrasto)

1. Sono definite opere in contrasto le costruzioni ed i manufatti che, per dimensioni planivolumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, c

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Art. 10 - (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere)

1. L'approvazione dei programmi e degli interventi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da

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Art. 11 - (Società di trasformazione urbana)

1. I programmi e gli interventi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 possono essere attuati anche attraverso una società di trasformazione urba

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Art. 12 - (Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse necessarie per l'attuazione della presente legge vengono stabilite annualmente con l'ap

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Art. 13 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, i Comuni inviano la documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Province esprimono il proprio parere alla Regione nei tre mesi successivi. La Giunta regionale approva il Quadro nei quattro mesi successivi al termine stabilito per l'invio della documentazione da parte delle Province.

2. Qualora i programmi approvati ai sensi della presente legge, scaduti i termini previsti dai programmi stessi e da eventuali proroghe motivate, non siano stati attuati, gli eventuali finanziamenti e contributi vengono revocati, e le varianti urbanistiche approvate per la loro realizzazione si intendono decadute.

3. Dopo l'articolo 26 della l.r. 34/1992 è aggiunto il seguente:

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Art. 14 - (Aree produttive ecologicamente attrezzate)

1. La Regione in attuazione dell'articolo 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 R (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e degli articoli 2, 10 e 19 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), definisce aree produttive ecologicamente attrezzate quelle aree destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché

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