N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, dell’allegato 3, del D. Leg.vo 26/08/2016, n. 174, a decorrere dal 7 ottobre 2016, così recitava:

“Art. 2. - Giudizi di conto

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.”

Dalla redazione